Art. 36.
(Acquisto della cittadinanza italiana).

      1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Lo straniero o l'apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, al momento della presentazione della domanda, ricorrono le seguenti condizioni:

          a) nello stesso periodo ha risieduto stabilmente e legalmente nel territorio della Repubblica;

          b) il patto non è stato sciolto o dichiarato nullo;

          c) ha osservato una regolare condotta».